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Molestie telefoniche

In un precedente verdetto, non molto lontano nel tempo, la Suprema Corte, ha confermato la condanna a 1.000 € di multa ad una donna che aveva fatto una telefonata “muta” di pochi secondi alla rivale in amore, affermando che “la telefonata, anche se muta, era idonea ad interferire sulla libertà della persona chiamata e tale da ostacolare il suo lavoro per petulanza o altro biasimevole motivo”.

Incredibile vero?

Cosa dice la giurisprudenza: Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

Fonte: http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_4506.asp#

Minori ed internet

Sono in via di realizzazione alcuni incontri (Mantove e provincia) con i ragazzi delle scuole medie per esporre loro i vari pericoli che la “Rete” nasconde e come sapersi difendere.

Link interessante: http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Consigli/Tematici/Internet/

Stalking: conoscerlo

Alcuni comportamenti come telefonate, sms, e-mail, “visite a sorpresa” e perfino l’invio di fiori o regali, possono essere graditi segni di affetto che, tuttavia a volte, possono trasformarsi in vere e proprie forme di persecuzione in grado di limitare la libertà di una persona e di violare la sua privacy, giungendo perfino a spaventare chi ne è destinatario suo malgrado.
A diventare “molestatore assillante” o “stalker” può essere una persona conosciuta con cui si aveva qualche tipo di relazione o perfino uno sconosciuto con cui ci si è scontrati anche solo per caso, magari per motivi di lavoro.

Link interessante: http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Consigli/Tematici/Questioni+di+vita/Stalking+o+Sindrome+del+molestatore+assillante/

Giurisprudenza:

La norma introduce nel codice penale l’articolo 612-bis, dal titolo “atti persecutori”, che al comma 1 recita:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita »

Applicazioni realizzate:

Applicazioni in fase di allestimento…

  • Tagboard per tutti.

…altre nuove idee da realizzare (tempo permettendo).

Perchè

Perchè “Cerca che trovi” perchè sicuramente il tuo problema è già stato affrontato da altri utenti e pubblicato in qualche forum/blog solo che quando metti in pratica a volte non risolve il problema.

Ecco perchè questo sito, in base alle esigenze personali raccolgo o scrivo un determinato script, lo rendo operativo secondo le mie esigenze e poi lo pubblico a disposizione di tutti.

Paolo

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